
Il decreto ministeriale che fissa i requisiti per ottenere l’omologazione “promuove sul campo” i misuratori approvati dal 2017 ma lascia dubbi
In attesa che venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale dell’8 giugno sull’omologazione degli autovelox, ci si chiede se servirà davvero a rendere utilizzabili in modo legale gli apparecchi semplicemente approvati in base alla normativa immediatamente precedente (Dm 13 giugno 2017, n. 282). Per ora l’unica cosa certa è che il nuovo Dm varrà solo per le infrazioni rilevate a partire dalla sua entrata in vigore, che l’articolo 7 del suo testo fissa per il giorno dopo la pubblicazione.
Finora in Italia nessun rilevatore di velocità è stato omologato: il ministero delle Infrastrutture ha proceduto solo con approvazioni. Ma l’ordinanza della Cassazione n. 10505 del 18 aprile 2024 ha stabilito con accuratezza e precisione che il Codice della strada impone l’omologazione, più complessa dell’approvazione. E le pronunce successive della Corte, tranne rare eccezioni, hanno dimostrato che questo è un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato e seguito anche dai giudici di merito. Dunque oggi un ricorso imperniato sulla mancata omologazione ha una probabilità elevatissima di essere accolto già in primo grado.
Il nuovo Dm disciplina il procedimento amministrativo che consente di arrivare all’omologazione, a più di 33 anni dall’entrata in vigore del Codice, dettando anche i requisiti tecnici che gli apparecchi devono avere. L’articolo 6 del decreto introduce una scorciatoia per quei dispositivi, già in uso e ovviamente privi di omologazione, che hanno alcuni requisiti: quelli che furono fissati dal Dm del 2017. Questi apparecchi si intendono direttamente omologati.
I loro nomi, riportati nello stesso Dm, sono:
AUTOVELOX 106 approvato con Decreto Dirigenziale n. 476 del 09/12/2025,
VRS-EVO-T12-5-R approvato con Decreto Dirigenziale n. 342 del 02/10/2025,
VELOCAR RED&SPEED EVO-R approvato con Decreto Dirigenziale n. 342 del 02/10/20253
CELERITAS MSE 2021 approvato con Decreto Dirigenziale n. 401 del 19/08/2024
TUTOR 3.0 approvato con Decreto Dirigenziale n. 305 del 20/06/2024
VERGILIUS PLUS approvato con Decreto Dirigenziale n. 149 del 27/03/2024
CELERITAS MVD 2022 approvato con Decreto Dirigenziale n. 290 del 25/07/2023
VRS EVO 2 approvato con Decreto Dirigenziale n. 271 dell’11/07/2023
T-EXSPEED approvato con Decreto Dirigenziale n. 236 del 05/06/2023
K53800_SPEED approvato con Decreto Dirigenziale n. 549 del 21/12/2021
TCS – Traffic Control System approvato con Decreto Dirigenziale n. 378 del 09/09/2021
Autosc@n Speed approvato con Decreto Dirigenziale n. 356 del 18/08/2021
CELERITAS MVD 2020 approvato con Decreto Dirigenziale n. 349 del 16/08/2021
AGUIA Red & Speed approvato con Decreto Dirigenziale n. 48 del 01/03/2021
VELOCAR RED&SPEED EVO M approvato con Decreto Dirigenziale n. 5240 del 31/08/2017.
Dunque, sono tanti i modelli che beneficiano della sanatoria, certamente una parte significativa dei 4.055 dispositivi che risultano attualmente in uso in Italia.
Ora, è lecito chiedersi se un decreto ministeriale possa spingersi fino a sancire che sia avvenuto un procedimento che invece non si è mai svolto. Inoltre, può essere utile ricordare che la giurisprudenza di legittimità, e anche quella di merito, hanno respinto con forza le tesi che puntavano ad una sostanziale sovrapposizione dei procedimenti di approvazione ed omologazione. Tesi che, respinta in giudizio, ora si presenta con una veste regolamentare.
È perlomeno dubbio il nostro ordinamento giuridico consenta di equiparare procedimenti amministrativi diversi (approvazione ed omologazione) utilizzando un atto di natura regolamentare. Così è piuttosto difficile non pronosticare ulteriori battaglie legali, con poco prevedibile. A esse si aggiunge quella in corso da anni sulla titolarità del software del Tutor: nelle scorse settimane l’imprenditore Alessandro Patanè ha diffidato il ministero delle Infrastrutture per far annullare in autotutela il nuovo Dm (che rende omologato anche il Tutor) o almeno sospenderne l’efficacia.
A queste battaglie si aggiunge quella in corso da anni sulla titolarità del software del Tutor: nelle scorse settimane l’imprenditore Alessandro Patanè ha diffidato il ministero delle Infrastrutture chiedendo di annullare in autotutela il nuovo Dm (che rende omologato anche il Tutor) o almeno sospenderne l’efficacia.
C’è poi da chiedersi quale impatto avrà il decreto sul contenzioso in essere e quale sarà la sua efficacia sui verbali già notificati o comunque sulle infrazioni rilevate prima dell’entrata in vigore del Dm. Un’efficacia retroattiva in questo caso impatterebbe direttamente sul diritto sanzionatorio e, almeno in teoria, ciò non è consentito dai principi generali che governano tutto il diritto punitivo. Quindi, la sanatoria prevista dal Dm non dovrebbe avere effetto sulle infrazioni rilevate prima dell’entrata in vigore del nuovo Dm e, a maggior ragione, sui contenziosi già in atto.